Art. 4.
                       Esclusione dai concorsi
 1.   L'esclusione  dal  concorso  e'  deliberata  con  provvedimento
motivato  del   direttore   generale   dell'U.s.l.   o   dell'azienda
ospedaliera,  da  notificarsi  entro trenta giorni dalla esecutivita'
della relativa decisione.