Art. 41.
                      Commissione esaminatrice
  1.  La  commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
    a)  presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel
profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, proposto
alla  struttura.  In  caso  di  pluralita'  di strutture o in caso di
carenza   di  titolare  l'individuazione  e'  operata  dal  direttore
generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
    b)  componenti:  due  dirigenti  del secondo livello dirigenziale
appartenenti  alla  disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di
cui  uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma
2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
    c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda  ospedaliera  appartenente  ad  un  livello  non inferiore al
settimo.