Art. 43.
                              Punteggio
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove d'esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
   1)  servizio  nel  livello  dirigenziale  a  concorso,  o  livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2)  servizio  in  altra  posizione  funzionale  nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero  in  altra  disciplina  da
valutare  con  i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
per cento e del 50 per cento;
  b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni
nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti:  punti  0,50
per anno.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a)  specializzazione  nella  disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
  b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d) altre specializzazioni di  ciascun  gruppo  da  valutare  con  i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso comprese tra quelle previste  per  l'appartenenza  al  ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
 7.  Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo  e  professionale  si  applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 11.