Art. 45.
                      Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione  esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
  a) presidente:
   il  dirigente  del  secondo  livello  dirigenziale   nel   profilo
professionale  della  disciplina  oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralita' di strutture o in caso di carenza di
titolare l'individuazione e' operata dal direttore  generale,  o  per
delega  dal  direttore  sanitario,  nell'ambito  dell'area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  b) componenti:
   due dirigenti del secondo livello dirigenziale  appartenenti  alla
disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato
fra  il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato
dalla regione, fra il personale di cui sopra;
  c) segretario:
   un  funzionario  amministrativo  della  U.s.l.  o  della   azienda
ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.