Art. 5.
                      Nomina delle commissioni
 1.  Il  direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e
espletate,  ove  previste,  le  procedure  di  sorteggio,  nomina  la
commissione   esaminatrice   e  mette  a  disposizione  il  personale
necessario per l'attivita' della stessa.
 2. Almeno un terzo dei posti  di  componente  delle  commissioni  di
concorso,  salva  motivata impossibilita', e' riservato alle donne in
conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3  febbraio  1993
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
 3.  Fermo  restando  quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati
presenti alla prova  scritta  siano  in  numero  superiore  a  mille,
possono essere nominate, con le stesse modalita di cui al comma 1 del
presente   articolo,   unico  restante  il  presidente,  una  o  piu'
sottocommissioni, nella stessa  composizione  della  commissione  del
concorso,   per  l'espletamento  delle  ulteriori  fasi,  esclusa  la
formulazione della graduatoria finale.
 4. In relazione al numero delle  domande  ed  alla  sede  prescelta,
qualora  per  lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali, per il lavoro di vigilanza  e  di  raccolta  degli  elaborati
possono   essere   nominati  appositi  comitati,  costituiti  da  tre
funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera,  di
cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
 5.  In  ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno
dei componenti della commissione.
 6. Espletato il lavoro di  competenza  del  comitato,  nello  stesso
giorno,   il  segretario  provvede  alla  consegna  degli  elaborati,
raccolti  in  plichi  debitamente  sigillati,  al  segretario   della
commissione esaminatrice del  concorso.
 7.  Il  segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento
della  prova  scritta,  svolge  tutte  le  funzioni   attribuite   al
segretario della commissione esaminatrice.
 8.  Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di
vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se
ed in quanto dovuti,  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  ed  il
trattamento economico di trasferta.
 9.  Per  la  misura  ed  i  criteri  di attribuzione dei compensi ai
componenti   delle   commissioni   esaminatrici   si   applicano   le
disposizioni generali vigenti in materia.
 10.   Nelle   commissioni  giudicatrici  disciplinate  dal  presente
regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato  o  designato
un componente supplente.
 
          Nota all'art. 5:
            - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993,
          cosi'  come sostitutito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993
          (Ulteriori modifiche  al  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, sul pubblico impiego):
            Art.   61   (Pari   opportunita').   -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed  il  trattamento
          sul lavoro:
             a)  riservano alle donne, salva motivata impossibilita',
          almeno un terzo dei posti di componente  delle  commissioni
          di  concorso,  fermo  restando  il  principio  di  cui alla
          lettera d) dell'art. 8;
             b) adottano propri  atti  regolamentari  per  assicurare
          pari  dignita'  di uomini e donne sul lavoro, conformemente
          alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
             c)  garantiscono   la   partecipazione   delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi.
            2.  Le  pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame
          con    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive  della  Comunita'  europea  in  materia  di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica.