Art. 5. Nomina delle commissioni 1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. 2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalita di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale. 4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario. 5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione. 6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso. 7. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice. 8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. 9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia. 10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, cosi' come sostitutito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1993 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego): Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'art. 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.