Art. 55.
                              Punteggio

  1.  La  commissione  dispone,  complessivamente, di 100 punti cosi'
ripartiti:
    a) 20 punti per i titoli;
    b) 80 punti per le prove d'esame.
  2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 30 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
  3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera; 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
  4. Titoli di carriera:
    a)  servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23:
    1)  nel  livello  dirigenziale  a  concorso, o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2)  in  altra  posizione  funzionale nella disciplina a concorso,
punti 0,50 per anno;
    3)  servizio  in  disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare  con  i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
per cento e del 50 per cento;
    b)   servizio   di   ruolo   quale   psicologo  presso  pubbliche
amministrazioni   nelle   varie   qualifiche   secondo  i  rispettivi
ordinamenti: punti 0,50 per anno.
  5. Titoli accademici e di studio:
    a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
    b) specializzazione in una disciplina dell'area in cui rientra la
disciplina a concorso, punti 0,50;
    c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
    d)  altre  specializzazioni  di  ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
    e)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per l'ammissione al
concorso  comprese  tra  quelle  previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
  6.   Non  e'  valutabile  la  specializzazione  fatta  valere  come
requisito di ammissione.
  7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del  curriculum  formativo  e  professionale  si  applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.