Art. 56.
               Specializzazioni e servizi equipollenti
 1.   Ai   fini   dei   concorsi   disciplinati   nel  Capo  I,  alla
specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti  la
specializzazione  ed il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della  normativa  regolamentare  concernente  i
requisiti  di  accesso  al  2  livello dirigenziale del personale del
servizio sanitario nazionale.
 2. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo  alla  data
di  entrata  in vigore del presente decreto e' esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al  posto  di  ruolo
gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi