Art. 56. Specializzazioni e servizi equipollenti 1. Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale. 2. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto e' esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi