Art. 59.
                      Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione  esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed e' composta da:
  a) presidente:
   il  direttore  amministrativo  della  U.s.l.   o   della   azienda
ospedaliera o su delega un responsabile di struttura amministrativa;
  b) componenti:
   due  dirigenti  del ruolo professionale del profilo a concorso, di
cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito  del  personale  in
servizio  presso  le  U.s.l.  o  le  aziende  ospedaliere situate nel
territorio della regione e uno designato dalla regione;
  c) segretario:
   un  funzionario  amministrativo  della  U.s.l.  o  della   azienda
ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.