Art. 6.
      Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi
           per le posizioni funzionali del ruolo sanitario
 1.  La  commissione  di sorteggio e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o della  azienda  ospedaliera  ed  e'  composta  da  tre
funzionari  amministrativi  della U.s.l. o della azienda ospedaliera,
di cui uno con  funzioni di presidente e uno anche  con  funzioni  di
segretario.
 2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei
ruoli  nominativi  regionali  ove esistenti ovvero fra i dirigenti di
secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel
territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a
10,  il  sorteggio  ha  luogo  utilizzando  anche  i  nominativi  del
personale  in  servizio  presso  le  strutture  ubicate nelle regioni
limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero
di nominativi non inferiore a quello indicato.
 3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data  ed  il  luogo
del  sorteggio  devono  essere comunicati, mediante pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno  trenta
giorni prima della data stabilita per il sorteggio.