Art. 6. Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario 1. La commissione di sorteggio e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed e' composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario. 2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato. 3. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.