Art. 60.
                            Prove d'esame
 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   svolgimento  di un tema in diritto amministrativo o costituzionale
o civile o penale;
  b) prova teorico pratica:
   predisposizione di atti  riguardanti  l'attivita'  di  servizio  o
stesura  di  un  atto difensionale di diritto e procedura civile o di
diritto amministrativo;
  c) prova orale:
   colloquio nelle materie delle  prove  scritte,  nonche'  su  altre
materie richieste nel bando di concorso.