Art. 60. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale; b) prova teorico pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attivita' di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo; c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonche' su altre materie richieste nel bando di concorso.