Art. 61.
                          P u n t e g g i o
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove d'esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello  superiore
presso  le  U.s.l.,  le  aziende  ospedaliere,  gli  enti di cui agli
articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00
per anno;
  b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli  enti
di cui alla lettera a), punti 0,50.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a)  specializzazione  di livello universitario in materie attinenti
alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  b)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso  purche'  attinenti  alla posizione funzionale da conferire,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici  e
del  curriculum  formativo  e  professionale  si  applicano i criteri
indicati nell'articolo 11.