Art. 65.
                          P u n t e g g i o
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove d'esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di tudio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizio di ruolo prestato presso le unita' sanitarie  locali  o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23:
   1) nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per
anno;
   2) in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
  b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
   1)  come  direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti
1,00 per anno;
   2) come ispettore generale o direttore di divisione nei  ruoli  ad
esaurimento  dello  Stato  o  nell'ottava  qualifica funzionale, o in
qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
   3)  come  assistente,  collaboratore  o  nella  settima  qualifica
funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a)  specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti
alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  b)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso  per  la posizione funzionale iniziale, purche' attinenti al
posto da conferire, punti 0,50 per ognuna,  fino  ad  un  massimo  di
punti 1,00.
 6.  Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo  e  professionale  si  applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 11.