Art. 67. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da: a) presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso; b) componenti: due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione; c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.