Art. 67.
                      Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione  esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
  a) presidente:
   il  direttore   amministrativo   della   U.s.l.   o   dell'azienda
ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al
settore afferente al concorso;
  b) componenti:
   due  dirigenti  del  profilo  a  concorso,  di  cui uno scelto dal
direttore generale nell'ambito del personale in  servizio  presso  le
U.s.l.  o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione
ed uno designato dalla regione;
  c) segretario:
   un  funzionario  amministrativo  della   U.s.l.   o   dell'azienda
ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.