Art. 69.
                          P u n t e g g i o

  1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi
ripartiti:
    a) 20 punti per i titoli;
    b) 80 punti per le prove di esame.
  2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 30 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
  3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
    a) titoli di carriera: 10;
    b) titoli accademici e di studio: 3;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
    d) curriculum formativo e professionale: 4.
   4. Titoli di carriera:
    a) servizio di ruolo prestato presso le unita' sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23:
    1)  nel  livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore,
punti 1,00 per anno;
    2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
    b)  servizio  di  ruolo  quale  analista o statistico o sociologo
presso pubbliche amministrazioni:
    1)  come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti
1,00 per anno;
    2)  come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad
esaurimento  dello  Stato  o  nell'ottavo e nono livello o qualifiche
corrispondenti   o   come   direttore   o   dirigente   o  qualifiche
corrispondenti, punti 0,50 per anno;
    3)  come  assistente,  collaboratore  o  nel  settimo  livello  o
qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
   5. Titoli accademici di studio e professionali:
    a)   specializzazioni   di   livello  universitario,  in  materie
attinenti  alla  posizione  funzionale  da  conferire, punti 1,00 per
ognuna;
    b)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per l'ammissione al
concorso  purche'  attinenti  al  posto  da conferire, punti 0,50 per
ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
   6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici
e  del  curriculum  formativo  e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.