Art. 7.
                       Svolgimento delle prove
 1.  Il  diario  delle  prove  scritte  deve  essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4  serie  speciale
"Concorsi  ed  esami",  non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di  candidati,
deve  essere  comunicato  agli stessi, con raccomandata con avviso di
ricevimento, non meno di  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle
prove.
 2.  Le  prove  del  concorso,  sia scritte che pratiche e orali, non
possono aver luogo nei giorni festivi, ne' nei giorni  di  festivita'
religiose ebraiche o valdesi.
 3.  Ai  candidati  che  conseguono l'ammissione alle prove pratica e
orale deve essere  data  comunicazione  con  l'indicazione  del  voto
riportato  nelle  prove  scritte.  L'avviso per la presentazione alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
 4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
 5.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso  nella
sede degli esami.