Art. 71.
                      Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione  esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
  a) presidente:
   il  direttore   amministrativo   della   U.s.l.   o   dell'azienda
ospedaliera    o,   su   delega,   un   responsabile   di   struttura
amministrativa;
  b) componenti:
   due dirigenti amministrativi  di  ruolo  di  cui  uno  scelto  dal
direttore  generale  nell'ambito  del personale in servizio presso le
unita'  sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  situate   nel
territorio della regione ed uno designato dalla regione;
  c) segretario:
   un   funzionario   amministrativo   della  U.s.l.  o  dell'azienda
ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.