Art. 71. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da: a) presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa; b) componenti: due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione; c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.