Art. 72. Prove d'esame 1. Le prove di esame sono le seguenti: a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie; b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attivita' del servizio; c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche' sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.