Art. 72.
                            Prove d'esame
 1. Le prove di esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   su   argomenti   di  diritto  amministrativo  o  costituzionale  o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette
materie;
  b) prova teorico pratica:
   predisposizione di atti o  provvedimenti  riguardanti  l'attivita'
del servizio;
  c) prova orale:
   vertente  sulle  materie oggetto della prova scritta nonche' sulle
seguenti materie: diritto civile,  contabilita'  di  Stato,  leggi  e
regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del
lavoro  e  di  legislazione  sociale, elementi di economia politica e
scienze delle finanze, elementi di diritto penale.