Art. 73.
                              Punteggio
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove di esame.
 2. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici, di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizio di ruolo  nella  posizione  funzionale  del  profilo  a
concorso  o  in  posizione  funzionale  superiore  o  nella  medesima
professionalita' in posizione funzionale di livello ottavo  e  ottavo
bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche
funzionali   di   ottavo   e   nono   livello   di   altre  pubbliche
amministrazioni, punti 1,00 per anno;
  b) servizio di ruolo di medesima professionalita'  nella  posizione
funzionale  di  settimo  livello  presso  enti del Servizio sanitario
nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre
pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
 5. Titoli accademici di studio:
  a) specializzazioni di livello universitario, in materie  attinenti
alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  b)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso, purche' attinenti alla posizione funzionale  da  conferire,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
del  curriculum  formativo  e  professionale  si  applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.