Art. 74.
                      Equipollenze ed affinita'
 1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il
personale  di  ruolo,  limitatamente  ad  un  biennio dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  la specializzazione nella disciplina
puo'  essere  sostituita  dalla  specializzazione  in  una disciplina
affine.  Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa
regolamentare  concernente  i  requisiti  di  accesso  al  2  livello
dirigenziale  del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis-
cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.