Art. 75.
         Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
               e istituti zooprofilattici sperimentali
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico   e  gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  devono
adeguare, per la parte compatibile i propri regolamenti organici  del
personale   alle   disposizioni   del  presente  regolamento  per  la
disciplina dei concorsi, con particolare  riguardo  ai  requisiti  di
ammissione,  ai  criteri di valutazione dei titoli, alla composizione
delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.