Art. 8.
                    Concorso per titoli ed esami
 1.  Nei  casi  in  cui  l'ammissione  a  determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri,
per la valutazione dei titoli  deve  essere  effettuata  prima  delle
prove  di  esame.  La  valutazione  dei  titoli, da limitarsi ai soli
candidati presenti alla prova  scritta,  va  effettuata  prima  della
correzione  della  prova  stessa.  Il risultato della valutazione dei
titoli   deve   essere   reso    noto    agli    interessati    prima
dell'effettuazione della prova orale.
 2.  Per  i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di
quello complessivo;  il  bando  indica  i  titoli  valutabili  ed  il
punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile  singolarmente  e  per
categorie di titoli.
 3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste  dagli
articoli del presente regolamento.
 4.   La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove:  scritta, pratica ed orale.