Art. 9.
                       Adempimenti preliminari
 1.  Prima  dell'inizio  delle  prove concorsuali, la commissione, in
relazione  al  numero  dei  candidati,  stabilisce  il  termine   del
procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
 2.   I  componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei  partecipanti,
sottoscrivono la  dichiarazione  che  non  sussistono  situazioni  di
incompatibilita'  tra  essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
 3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i  criteri  e  le
modalita' di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle
prove  concorsuali  al  fine  di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
 4.  La  commissione,  immediatamente  prima   della   prova   orale,
predetermina  i  quesiti  da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
 5. All'ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  prima  dell'inizio  di
ciascuna  di  esse,  il  segretario  della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati,  mediante  esibizione  di  un   documento   personale   di
identita'.
 6. La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento delle
stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme
del presente decreto.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Si  riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice
          di procedura civile:
            Art.  51  (Astensione  del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi (78 att.):
             1)  se  ha  interesse nella causa o in altra vertenza su
          identica questione di diritto;
             2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al  quarto
          grado,  o  e' convivente o commensale abituale di una delle
          parti o di alcuno dei difensori;
             3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o  grave
          inimicizia  o  rapporti  di  credito o debito con una delle
          parti o alcuno dei suoi difensori;
             4) se ha dato  consiglio  o  prestdto  patrocinio  nella
          causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico
             5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o  datore
          di   lavoro   di   una   delle   parti;   se,  inoltre,  e'
          amministratore o gerente di  un  ente,  di  un'associazione
          anche  non  riconosciuta  di un comitato, di una societa' o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
            In  ogni  altro  caso  in  cui  esistono gravi ragioni di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
          l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
          l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
            Art.  52. (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e'
          fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
          puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente  i
          motivi specifici e i mezzi di prova.
            Il  ricorso,  sottoscritto  dalla  parte o dal difensore,
          deve essere depositato  in  cancelleria  due  giorni  prima
          dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici
          che sono chiamati a trattare o decidere la causa,  e  prima
          dell'inizio  della  trattazione o discussione di questa nel
          caso contrario.
            La ricusazione sospende il processo.