Art. 2.
                     Rispondenza a norme generali
  1.  Le  autoambulanze  di   soccorso  per  emergenze  speciali,  in
relazione  alla  loro  massa,  debbono  essere  conformi  alle  norme
applicabili,   alla  data   di  presentazione   delle  richieste   di
omologazione del  tipo o di  accertamento dei requisiti  di idoneita'
alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M 1 , di
cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.
 
           Nota all'art. 2:
            -    Il testo   dell'art.   47   del nuovo  codice  della
          strada e'  il seguente:
            "Art.  47  (Classificazione  dei  veicoli).    -   1.   I
          veicoli  si classificano, ai fini del presente codice, come
          segue:
               a) veicoli a braccia;
               b) veicoli a trazione animale;
               c) velocipedi;
               d) slitte;
               e) ciclomotori;
               f) motoveicoli;
               g) autoveicoli;
               h) filoveicoli;
               i) rimorchi;
               l) macchine agricole;
               m) macchine operatrici;
               n) veicoli con caratteristiche atipiche.
            2.  I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma
          1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i)  e  n)  sono   altresi'
          classificati    come   segue   in   base   alle   categorie
          internazionali:
            a) categoria L1:  veicoli a due ruote la cilindrata   del
          cui motore (se  si tratta  di  motore termico)  non  supera
          i  50   cc   e la   cui velocita'  massima  di  costruzione
          (qualunque  sia  il  sistema  di propulsione) non supera  i
          50 km/h:
            categoria  L2: veicoli a tre ruote  la cilindrata del cui
          motore (se si tratta di  motore termico) non supera   i  50
          cc  e    la cui velocita' massima di costruzione (qualunque
          sia  il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
            categoria L3: veicoli a due ruote  la cilindrata del  cui
          motore (se si  tratta di  motore termico)  supera  i 50  cc
          o    la cui   velocita' massima  di costruzione  (qualunque
          sia il  sistema di  propulsione) supera i 50 km/h;
            categoria  L4:    veicoli  a    tre  ruote   asimmetriche
          rispetto  all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
          cui motore (se si tratta di motore  termico)  supera i   50
          cc    o    la    cui  velocita'    massima   di costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione supera i  50  km/h
          (motocicli con carrozzetta laterale);
            categoria    L5:  veicoli    a  tre    ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui  motore (se si tratta di motore  termico)  supera i  50
          cc   o   la    cui  velocita'    massima    di  costruzione
          (qualunque    sia il  sistema di  propulsione) supera  i 50
          km/h;
            b) categoria M: veicoli a  motore destinati al  trasporto
          di persone ed aventi almeno quattro ruote;
            categoria M1: veicoli destinati al  trasporto di persone,
          aventi  al  massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
          conducente;
            categoria   M2: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre al
          sedile del  conducente e massa massima non superiore a 5 t;
            categoria   M3: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre al
          sedile del  conducente e massa massima superiore a 5 t;
            c) categoria N:  veicoli a motore destinati al  trasporto
          di merci, aventi almeno quattro ruote;
            categoria N1: veicoli destinati al  trasporto  di  merci,
          aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
            categoria  N2:  veicoli  destinati al trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non  superiore  a
          12 t;
            categoria  N3:  veicoli  destinati al trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 12 t;
               d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
            categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore  a
          0,75 t;
            categoria O2: rimorchi con massa massima  non superiore a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
            categoria O3: rimorchi  con massa massima superiore a 3,5
          t ma non superiore a 10 t;
            categoria  O4:  rimorchi con massa massima superiore a 10
          t".