(Allegato tecnico)
                                                     Allegato tecnico 
 1. Definizioni. 
  1.1. Ambulanza di soccorso per emergenze speciali: autoveicolo  che
trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per  la  cura
ed il trasporto di un paziente barellato al  quale  e'  riservato  il
trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo,
per le sue contenute caratteristiche dimensionali,  e'  destinato  ad
operare nei centri storici  ed  in  altre  circostanze  definite  dal
competente Ministero della sanita'. 
 2. Massa. 
  2.1.  La  tara  delle  autoambulanze  di  soccorso  per   emergenze
speciali, oltre quanto  definito  per  la  generalita'  dei  veicoli,
comprende  anche  la  barella  di   dotazione,   ma   non   comprende
necessariamente le attrezzature previste  per  lo  svolgimento  delle
specifiche funzioni. 
  2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati e' di 75 kg,
nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le
specifiche attrezzature deve essere previsto un carico  uniformemente
ripartito sul pavimento del compartimento sanitario  pari  ad  almeno
150 kg. 
 3. Dimensioni. 
  3.1. Nel vano guida non debbono esserci piu' di due posti a  sedere
frontali singoli. 
  3.2. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario,  con
l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono: 
   lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m; 
   larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m; 
  altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,80 m e lunga  almeno
2,00 m): 1,70 m. 
  3.3. Il compartimento sanitario deve essere separato  dalla  cabina
di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di
porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta  tenuta.  Su  tali
porte o  sportelli  e'  ammessa  la  presenza  di  vetri  purche'  di
sicurezza. 
  3.4. Nel compartimento sanitario  deve  trovare  alloggiamento  una
barella  a  norma  UNI  in  posizione  longitudinale  stabilmente  ed
adeguatamente  ancorabile  al  veicolo  sia   longitudinalmente   che
trasversalmente e verticalmente avente  dimensioni  non  inferiori  a
1,85 x 0,56 m. 
  3.5. L'altezza di lavoro della superfice della  barella,  materasso
escluso, deve trovarsi tra  i  0,40  m  e  i  0,65  m  dal  piano  di
calpestio. 
  3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili
dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimita'  della
testa della barella. I sedili debbono comunque essere  ancorati  alla
struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di
almeno  0,40  m.  Sono  ritenuti  ammissibili  i  sedili  pieghevoli,
girevoli o a scomparsa. 
  3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore
ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla
struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1,05 m e di  altezza
non inferiore all'80% di quella  del  compartimento  sanitario.  Deve
inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole
sulla fiancata destra con vano libero di larghezza  non  inferiore  a
0,80 m. 
  Tutte  le  porte  devono  essere  apribili  sia  dall'interno   che
dall'esterno. 
  Inoltre su ogni  porta  del  compartimento  sanitario  deve  essere
installato un sistema di sicurezza che permetta: 
  di chiuderla  ed  aprirla  dall'interno  senza  l'utilizzo  di  una
chiave; 
  di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave. 
  Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate
con sicurezza nella posizione aperta. 
  3.8. Nel compartimento sanitario deve essere  prevista  almeno  una
finestra, apribile solo dall'interno, su ogni  fiancata.  Almeno  una
delle finestre deve  essere  facilmente  accessibile  dall'interno  e
presentare in posizione di apertura un'area  minima  libera  di  0,24
m(elevato a)2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m. 
 4. Servizi accessori. 
  4.1. Sistema di ventilazione. 
  Il sistema di ventilazione dovra' essere in grado di  garantire  un
ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo. 
  4.2. Sistema di riscaldamento. 
  In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci
un sistema di  condizionamento  dell'aria  almeno  del  compartimento
sanitario. 
  4.3. Sistema di illuminazione interna. 
  Il  compartimento   sanitario   deve   risultare   convenientemente
illuminato. L'illuminazione, di colore naturale,  deve  garantire  un
livello di intensita' luminosa minima di: 
   300 lux, nell'area del paziente; 
   50 lux, nell'area circostante, 
  con possibilita' di abbassare il livello nell'area del paziente  ad
almeno 150 lux. 
  4.4. Insonorizzazione. 
  Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in  modo  tale
da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con
lo svolgimento delle specifiche funzioni. 
  4.5. Sistemi di trattenuta. 
  I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di  trattenuta  degli
occupanti  debbono  rispondere  a  tutte  le  norme  in  vigore   per
l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1. 
  I sedili  alloggiati  nel  compartimento  sanitario  e  la  barella
debbono essere solidamente  ancorati  al  pianale  del  veicolo.  Gli
ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli
occupanti debbono poter  resistere  almeno  a  forze  conseguenti  ad
accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due
versi)  e  di  10  g  con  direzione  trasversale  (nei  due  versi).
L'accertamento  potra'  essere  effettuato  sperimentalmente   o   la
resistenza verificata con opportune calcolazioni. 
  4.6. Rivestimenti interni. 
  I materiali di rivestimento  del  compartimento  sanitario  debbono
essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche  tali  da
non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono  ammesse
soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici. 
  Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuita' tra  i
vari componenti del rivestimento. 
  4.7. Estintori. 
  Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono  essere
munite di almeno due estintori dei  quali  uno  alloggiato  nel  vano
guida ed un altro nel compartimento sanitario. 
 5. Segni distintivi. 
  5.1. Le autoambulanze di soccorso per  emergenze  speciali  debbono
essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione  visiva
a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo
177 del codice della strada. 
  5.2. Le autoambulanze di soccorso per  emergenze  speciali  debbono
avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni  fiancata,
nonche' anteriormente (se esiste  lo  spazio  per  l'applicazione)  e
posteriormente  il  simbolo  internazionale  di  soccorso   riportato
nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17  dicembre  1987,  n.
553. 
  5.3. Le autoambulanze di soccorso per  emergenze  speciali  debbono
essere dotate di una fascia di  pellicola  retroriflettente  vinilica
autoadesiva  di  colore  arancione,  di  altezza  minima  di  10  cm,
applicata lungo la fiancata e  la  parte  posteriore,  nonche'  nella
parte interna delle ante della porta  posteriore  (se  si  tratta  di
porta  a  battente).  Sono  ammesse  altre  indicazioni  (es:  fascia
aziendale), purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti. 
  5.4. Nella parte anteriore  delle  autoambulanze  di  soccorso  per
emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale  di
cui al punto 5.3,  la  scritta  AMBULANZA  diritta  o  rovesciata  in
immagine speculare con dimensioni complessive minime di  6  times  60
cm. 
  5.5.  Sono  ammesse  altre  indicazioni   purche'   non   luminose,
retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro  punto
ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In
particolare,  sulle   due   fiancate   deve   essere   riportata   la
denominazione dell'ente che ha la proprieta', l'usufrutto del veicolo
o l'abbia acquisito con patto  di  riservato  dominio  o  locato  con
facolta' di compera.