Art. 2
                 Sistema di emissione, distribuzione
                  vendita e verifica dei biglietti

  1.  I  biglietti  di ingresso, di cui all'articolo 1, sono posti in
vendita anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche.
  2.   Il   direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per  i  beni
archeologici,  architettonici,  artistici  e  storici, fatte salve le
competenze  di cui al comma 3, puo' affidare in concessione, mediante
convenzioni  ad  enti  e  soggetti  pubblici  o privati, i sistemi di
gestione - ivi compresa eventualmente la distribuzione e la vendita -
e di verifica dei biglietti di ingresso, da realizzare anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
  3.  Con  convenzioni anche integrative di quelle previste dal comma
2,  i  capi  degli  istituti  periferici  del  Ministero  per  i beni
culturali  e  ambientali  possono  affidare  in concessione ad enti e
soggetti  pubblici o privati la distribuzione e vendita dei biglietti
di ingresso.
  4.  Le  convenzioni  possono  anche  prevedere la corresponsione da
parte  del concessionario di un corrispettivo globale per il servizio
di  vendita  dei  biglietti, il cui importo, fissato sulla base degli
introiti  realizzati  nell'anno precedente, non puo' essere inferiore
all'85  per cento degli importi medesimi e viene adeguato annualmente
in  relazione  alle variazioni degli incassi verificatisi nel periodo
medesimo.
  5.  Agli  affidamenti  in  concessione  di  cui  ai  commi 2 e 3 si
applicano  le  vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di
servizi.
  6.  L'Amministrazione  per  i  beni  culturali  e  ambientali  puo'
stipulare,  sia  a  livello  centrale che periferico, convenzioni con
soggetti  pubblici  e  privati  per  l'abbinamento  del  biglietto di
ingresso agli istituti espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con
quelli  di  altri organismi convenzionati o con altre attivita' anche
non espositive.
  7. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 debbono prevedere l'obbligo
del  versamento  degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
di  ingresso  alla  competente  sezione  di tesoreria dello Stato nei
cinque   giorni   successivi  alla  riscossione.  Ferme  restando  le
disposizioni     vigenti     in     materia     di    responsabilita'
amministrativacontabile,   non   si   applicano  nei  riguardi  delle
convenzioni  previste  dal  comma  4  le  norme  in  materia di conti
giudiziali.
  8.  Le convenzioni possono anche regolare la pubblicita' e le altre
forme di promozione commerciale sui biglietti di ingresso.
  9.  L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali esercita il
controllo  sull'attivita'  dei concessionari anche mediante verifiche
ed ispezioni.