Art. 2 Sistema di emissione, distribuzione vendita e verifica dei biglietti 1. I biglietti di ingresso, di cui all'articolo 1, sono posti in vendita anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche. 2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, fatte salve le competenze di cui al comma 3, puo' affidare in concessione, mediante convenzioni ad enti e soggetti pubblici o privati, i sistemi di gestione - ivi compresa eventualmente la distribuzione e la vendita - e di verifica dei biglietti di ingresso, da realizzare anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. 3. Con convenzioni anche integrative di quelle previste dal comma 2, i capi degli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare in concessione ad enti e soggetti pubblici o privati la distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso. 4. Le convenzioni possono anche prevedere la corresponsione da parte del concessionario di un corrispettivo globale per il servizio di vendita dei biglietti, il cui importo, fissato sulla base degli introiti realizzati nell'anno precedente, non puo' essere inferiore all'85 per cento degli importi medesimi e viene adeguato annualmente in relazione alle variazioni degli incassi verificatisi nel periodo medesimo. 5. Agli affidamenti in concessione di cui ai commi 2 e 3 si applicano le vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 6. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, sia a livello centrale che periferico, convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'abbinamento del biglietto di ingresso agli istituti espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con quelli di altri organismi convenzionati o con altre attivita' anche non espositive. 7. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 debbono prevedere l'obbligo del versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla competente sezione di tesoreria dello Stato nei cinque giorni successivi alla riscossione. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' amministrativacontabile, non si applicano nei riguardi delle convenzioni previste dal comma 4 le norme in materia di conti giudiziali. 8. Le convenzioni possono anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti di ingresso. 9. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali esercita il controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.