Art. 3
                Comitato per i biglietti di ingresso

  1.  E'  istituito  il comitato per i biglietti di ingresso composto
da:
a) il   direttore   generale   dell'ufficio   centrale   per  i  beni
   archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di
   Presidente;
b) tre soprintendenti per i beni artistici e storici;
c) due soprintendenti per i beni archeologici;
d) un soprintendente per i beni ambientali e architettonici.
  2.  Il  comitato  e'  nominato  con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali e rimane in carica quattro anni.
  3.   Il   direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per  i  beni
archeologici,  architettonici,  artistici  e storici, su proposta del
capo  dell'istituto,  sentito  il  comitato, stabilisce l'importo dei
biglietti  di  ingresso.  Il  prezzo  del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
  4.   Il   direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per  i  beni
archeologici,   architettonici,   artistici  e  storici,  sentito  il
comitato,  stabilisce  ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento,
la  percentuale  dei  proventi  dei  biglietti  da assegnare all'Ente
nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per  i  pittori,  scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici.