Art. 3 Comitato per i biglietti di ingresso 1. E' istituito il comitato per i biglietti di ingresso composto da: a) il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di Presidente; b) tre soprintendenti per i beni artistici e storici; c) due soprintendenti per i beni archeologici; d) un soprintendente per i beni ambientali e architettonici. 2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e rimane in carica quattro anni. 3. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su proposta del capo dell'istituto, sentito il comitato, stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2. 4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato, stabilisce ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento, la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.