Art. 5.
                         Esame del progetto
  1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della
relativa   documentazione,   sono  trasmesse  a  cura  dell'autorita'
marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.
  2.   I  progetti  preliminari  sono  sottoposti  all'esame  di  una
conferenza  di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla
ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:
  a) la regione, per la ammissibilita' sotto il profilo urbanistico e
pianificatorio,  per  la  verifica di cui all'articolo 10 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  12  aprile  1996,  nonche'  per
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, ove non delegata agli enti locali;
  b)  il  comune,  per  l'ammissibilita' sotto il profilo urbanistico
edilizio;
  c)  la  circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  d)  l'autorita'  competente al rilascio della concessione demaniale
marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
  e)  l'ufficio  del  genio  civile  opere  marittime,  ai fini della
valutazione sull'idoneita' tecnica delle opere;
  f)  l'ufficio  del  territorio del Ministero delle finanze, per gli
aspetti dominicali;
  g)  altre  amministrazioni  che,  in  forza di leggi, regolamenti o
appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela
di specifici interessi pubblici.
  3.  Le  domande,  complete  degli  allegati, sono inviate agli enti
invitati  alla  conferenza  almeno novanta giorni prima della data di
convocazione,  al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle
procedure  necessarie  alla  compiuta  e definitiva espressione delle
rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria
competenza  previa  acquisizione del parere dei propri organi tecnici
consultivi.
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5,
6  e  7,  del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
nonche'  quelle  di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
  5.  La  conferenza  di  servizi  puo' disporre, per una sola volta,
adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine
di consentirne la concreta comparabilita'.
  6.  La  conferenza  di  servizi  decide  sulle istanze rigettandole
ovvero  individuando,  con  provvedimento motivato, l'istanza ammessa
alle successive fasi della procedura.
  7.  L'individuazione  di cui al comma 6 e' motivata con riferimento
alla maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via
combinata  gli  interessi  pubblici  alla valorizzazione turistica ed
economica  della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e
alla sicurezza della navigazione.
  8.  Qualora  non  ricorrano  ragioni  di  preferenza,  si procede a
pubblica  gara,  da effettuare secondo modalita' definite con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione.
  9.  Ai  fini  della  tutela  delle  zone  di  interesse  ambientale
disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti
locali  da  esse  delegati danno immediata comunicazione al Ministero
per  i  beni  culturali ed ambientali delle determinazioni assunte ai
sensi  dell'articolo  7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza
di  servizi  di  cui  al  presente  articolo. Il Ministero per i beni
culturali  ed ambientali esercita, nei termini di cui all'articolo 1,
comma  5,  della  legge  n.  431  del 1985, i poteri surrogatori e di
annullamento previsti nella disposizione medesima.
  10.  La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione,
tipologia,  dimensioni  ed  interessi  sovracomunali del progetto del
porto   od   approdo,   nonche'   in   relazione  agli  strumenti  di
pianificazione  regionale  vigenti,  puo' disporre l'assunzione della
responsabilita' del procedimento di esame dei progetti preliminari.
 
           Note all'art. 5:
            - Per  il testo dell'art. 10  del D.P.R. 12 aprile  1996,
          vedi note all'art. 3.
            -   Si  riporta  il  testo  dell'art. 7  della  legge  n.
          1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali):
            "Art.  7. -  I  proprietari, possessori  o  detentori,  a
          qualsiasi  titolo,    dell'immobile, il   quale   sia stato
          oggetto nei   pubblicati elenchi   delle  localita',    non
          possono    distruggerlo  ne'   introdurvi modificazioni che
          rechino pregiudizio  a quel suo  esteriore aspetto  che  e'
          protetto dalla presente legge.
            Essi,   pertanto,   debbono   presentare  i progetti  dei
          lavori   che vogliano   intraprendere    alla    competente
          regia    soprintendenza  e astenersi dal mettervi mano sino
          a  tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
            E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi
          sui detti progetti nel termine massimo di  tre  mesi  dalla
          loro presentazione".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del  D.Lgs.  n.
          374/1990 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione
          delle  procedure di accertamento e controllo in  attuazione
          delle direttive n. 79/695/CEE del 24  luglio    1979  e  n.
          82/57/CEE   del 17 dicembre 1981,  in tema di procedure  di
          immissione in  libera   pratica   delle merci,   e    delle
          direttive  n.  81/177/CEE    del  24  febbraio  1981  e  n.
          82/347/CEE del 23 aprile  1982,  in  tema  di procedure  di
          esportazione  delle  merci comunitarie):
            "Art. 19  (Edifici in prossimita'  della linea doganale e
          nel  mare  territoriale).  -   1.   E'   vietato   eseguire
          costruzioni ed altre opere di ogni specie,  sia provvisorie
          sia  permanenti,  o   stabilire manufatti galleggianti   in
          prossimita'   della   linea   doganale     e    nel    mare
          territoriale,   nonche'  spostare  o  modificare  le  opere
          esistenti, senza l'autorizzazione   del   direttore   della
          circoscrizione    doganale.    La predetta   autorizzazione
          condiziona   il    rilascio    di  ogni    eventuale  altra
          autorizzazione,  nella   quale   della stessa   deve essere
          fatta comunque espressa menzione.
            2.  La  violazione  del  divieto  previsto  dal  comma  1
          comporta  l'applicazione,  da  parte  del   direttore della
          circoscrizione doganale competente per territorio, di   una
          sanzione  amministrativa di importo da un decimo all'intero
          valore del manufatto.
            3.  Il   direttore   della    circoscrizione    doganale,
          accertata  la sussistenza di un rilevante pericolo  per gli
          interessi erariali, non diversamente eliminabile  a cura  e
          spese   del      trasgressore,   dispone,   previo   parere
          dell'ufficio tecnico   di finanza  del  dipartimento  delle
          dogane    e   delle imposte   indirette,   competente   per
          territorio,  la demolizione  del manufatto  in  danno ed  a
          spese del  trasgressore.   Avverso tale   provvedimento  e'
          ammesso    il  ricorso  al   Ministro delle finanze   entro
          trenta   giorni    dalla   data   di    notificazione    al
          trasgressore  del  provvedimento  stesso.   Il  ricorso  al
          Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 5,  commi 5, 6 e 7, del
          gia' citato D.P.R. 12 aprile 1996:
            "Art.   5  (Procedura    di    valutazione  di    impatto
          ambientale).  1-4.  (Omissis).
            5.    Le regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e
          di  Bolzano definiscono  per  le  materie attinenti    alla
          valutazione    d'impatto  ambientale,    nonche'  per   gli
          aspetti  urbanistici, le   modalita'  per  l'armonizzazione
          delle  procedure  nei  casi  in  cui  la  realizzazione del
          progetto    prevede    specifici    pareri,  nulla    osta,
          autorizzazioni    e  assensi,   comunque   denominati,   da
          differenti  amministrazioni  non statali.
            6. L'autorita' competente puo' indire, ai sensi dell'art.
          14, comma 2,  della legge  7 agosto  1990,  n. 241,  una  o
          piu' conferenze  di servizi. Alla conferenza partecipano  i
          rappresentanti  legittimati ad esprimere    definitivamente
          la   volonta'  dell'amministrazione   di appartenenza.   Le
          determinazioni  concordate  nella  conferenza  dei servizi,
          descritte    nel  verbale    conclusivo  della   conferenza
          stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
            7.  Nelle materie  di loro  competenza,  le regioni  e le
          province autonome  di  Trento    e  di  Bolzano  pravvedono
          affinche'    il  giudizio  di  compatibilita'    ambientale
          esoneri    il  committente   o   l'autorita' proponente  da
          ogni  altra    autorizzazione  preliminare per   le materie
          stesse connesse alla proceduta di  valutazione  di  impatto
          ambientale".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27  della  legge  n.
          142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali).
            "Art.    27   (Accordi   di   programma).   - 1.  Per  la
          definizione  e l'attuazione di opere, di  interventi  o  di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni, di   province   e   regioni,  di    amministrazioni
          statali  e di altri soggetti pubblici, o  comunque di due o
          piu' tra i soggetti predetti, il presidente della   regione
          o  il  presidente  della  provincia    o il   sindaco,   in
          relazione    alla    competenza  primaria    o   prevalenti
          sull'opera     o  sugli  interventi  o   sui  programmi  di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma,  anche  su richiesta di  uno o piu' dei soggetti
          interessati,  per  assicurare  il    coordinamento    delle
          azioni   e   per  determinarne  i  tempi,  le modalita', il
          finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
            2.  L'accordo puo'  prevedere altresi'   procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3.  Per   verificare   la   possibilita' di    concordare
          l'accordo    di programma,  il  presidente  della   regione
          o  il  presidente  della provincia o il sindaco convoca una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
            4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime   del
          presidente  della regione, del  presidente della provincia,
          dei sindaci e   delle altre amministrazioni    interessate,
          e'   approvato   con   atto  formale  del presidente  della
          regione  o  del presidente  della  provincia o  del sindaco
          ed  e'    pubblicato    nel  bollettino    ufficiale  della
          regione.    L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto del
          presidente della regione, produce gli effetti della  intesa
          di    cui  all'art.  81,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   24 luglio  1977,  n.    616,  determinando  le
          eventuali    e conseguenti   variazioni   degli   strumenti
          urbanistici  e sostituendo le concessioni edilizie,  sempre
          che vi sia l'assenso del comune interessato.
            5.  Ove    l'accordo comporti variazione degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione  del  sindaco  allo   stesso   deve
          essere    ratificata    dal consiglio comunale entro trenta
          giorni a pena di decadenza.
            5-bis.  Per    l'approvazione  di  progetti  di     opere
          pubbliche  comprese nei    programmi   dell'amministrazione
          e   per   le   quali   siano immediatamente  utilizzabili i
          relativi finanziamenti  si procede  a norma dei  precedenti
          commi.    L'approvazione dell'accordo di programma comporta
          la  dichiarazione di pubblica utilita',    indifferibilita'
          ed  urgenza   delle   medesime opere;   tale  dichiarazione
          cessa di   avere efficacia se  le  opere  non  hanno  avuto
          inizio entro tre anni.
            6.    La  vigilanza    sull'esecuzione  dell'accordo   di
          programma  e gli eventuali  interventi   sostitutivi   sono
          svolti    da    un   collegio presieduto   dal   presidente
          della  regione o  dal  presidente  della provincia   o  dal
          sindaco   e composto  da  rappresentanti degli  enti locali
          interessati, nonche'  dal  commissario  del  Governo  nella
          regione  o  dal  prefetto  nella  provincia  interessata se
          all'accordo  partecipano  amministrazioni  statali  o  enti
          pubblici nazionali.
            7.  Allorche'  l'intervento o il  programma di intervento
          comporti il concorso di due o piu'   regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la conferenza di cui al  comma 3. Il collegio di
          vigilanza  di  cui al  comma 6  e' in  tal caso  presieduto
          da  un rappresentante  della Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri ed   e' composto dai rappresentanti  di  tutte  le
          regioni  che  hanno partecipato all'accordo.  La Presidenza
          del  Consiglio    dei  Ministri     esercita  le   funzioni
          attribuite dal  comma 6  al commissario  del Governo  ed al
          prefetto.
            8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti gli accordi di  programma previsti  da leggi  vigenti
          relativi   ad opere, interventi  o programmi  di intervento
          di competenza   delle regioni, delle   province    o    dei
          comuni,    salvo i  casi  in  cui  i  relativi procedimenti
          siano gia' formalmente iniziati   alla data di  entrata  in
          vigore    della  presente    legge.    Restano  salve    le
          competenze di  cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986,  n.
          64".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          431/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
          27  giugno  1985, n.   312,  recante  disposizioni  urgenti
          per la  tutela   delle   zone   di particolare    interesse
          ambientale.   Integrazioni   dell'art.   82   del D.P.R. 24
          luglio 1977, n. 616):
            "Art.  1.  - Il   decreto-legge   27   giugno   1985,  n.
          312,    recante disposizioni   urgenti   per   la    tutela
          delle  zone  di   particolare interesse   ambientale,    e'
          convertito   in  legge  con  le  seguenti modificazioni:
             L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
            "All'art.  82 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          commi:
            Sono sottoposti  a vincolo  paesaggistico ai  sensi della
          legge 29 giugno 1939, n. 1497:
            a)  i  territori  costieri  compresi  in una fascia della
          profondita' di 300 metri  dalla linea di battigia,    anche
          per i terreni  elevati sul mare;
            b)  i    territori contermini   ai laghi compresi  in una
          fascia della profondita'  di  300 metri  dalla   linea   di
          battigia, anche  per  i territori elevati sui laghi;
            c)  i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
          elenchi di cui  al  testo unico   delle   disposizioni   di
          legge  sulle   acque   ed impianti elettrici, approvato con
          regio  decreto 11 dicembre 1933, n.   1775, e  le  relative
          sponde  o  piede  degli  argini per una fascia di 150 metri
          ciascuna;
            d) le montagne  per la parte eccedente 1.600 metri    sul
          livello  del  mare  per la catena  alpina e 1.200 metri sul
          livello  del mare per la catena appenninica e per le isole;
               e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
            f)  i  parchi  e  le  riserve nazionali,   o   regionali,
          nonche'  i territori di protezione esterna dei parchi;
            g)  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
          percorsi o danneggiati     dal      fuoco,    e      quelli
          sottoposti   a  vincolo   di rimboschimento;
            h)  le aree assegnate alle universita'  agrarie e le zone
          gravate da usi civici;
            i)  le  zone  umide  incluse   nell'elenco di   cui    al
          decreto   del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
          448;
               l) i vulcani;
               m) le zone di interesse archeologico.
            Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
          zone A, B e  - limitatamente   alle parti   ricomprese  nei
          piani  pluriennali   di attuazione   -   alle  altre  zone,
          come  delimitate  negli  strumenti urbanistici ai sensi del
          decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e,  nei comuni
          sprovvisti   di tali   strumenti,   ai  centri    edificati
          perimetrati ai  sensi dell'art.  18 della legge  22 ottobre
          1971, n.  865.
            Sono  peraltro sottoposti a  vincolo paesaggistico, anche
          nelle zone di cui al comma precedente, i beni  di cui al n.
          2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
            Nei boschi e nelle foreste di   cui alla lettera  g)  del
          quinto  comma del  presente  articolo  sono  consentiti  il
          taglio  colturale,  la forestazione, la riforestazione,  le
          opere  di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
          ed autorizzati in base  alle norme vigenti in materia.
            L'autorizzazione di  cui    all'art.  7  della  legge  29
          giugno  1939,  n.    1497, deve essere rilasciata o  negata
          entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le  regioni
          danno  immediata  comunicazione  al  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali delle   autorizzazioni rilasciate  e
          trasmettono       contestualmente       la         relativa
          documentazione.    Decorso  inutilmente     il     predetto
          termine,   gli  interessati,  entro  trenta giorni, possono
          richiedere l'autorizzazione    al  Ministro  per    i  beni
          culturali  e  ambientali, che si   pronuncia entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta.  Il
          Ministro  per  i  beni culturali e   ambientali   puo'   in
          ogni   caso   annullare,   con    provveddimento  motivato,
          l'autorizzazione   regionale    entro  i   sessanta  giorni
          successivi alla relativa comunicazione.
            Qualora la richiesta di  autorizzazione riguardi opere da
          eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il  Ministro
          per  i  beni  culturali  e ambientali   puo' in   ogni caso
          rilasciare      o   negare       entro   sessanta    giorni
          l'autorizzazione  di  cui  all'art. 7 della legge 29 giugno
          1939,  n.  1497,  anche  in  difformita'  dalla   decisione
          regionale.
            Per  le  attivita'    di ricerca ed estrazione di cui  al
          regio decreto 29 luglio  1927, n. 1443,    l'autorizzazione
          del  Ministero  per    i  beni  culturali   e   ambientali,
          prevista   dal precedente   nono   comma,    e'  rilasciata
          sentito   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
            Non e' richiesta l'autorizzazione  di    cui  all'art.  7
          della  legge  29  giugno 1939, n.  1497, per gli interventi
          di    manutenzione     ordinaria,     straordinaria,     di
          consolidamento statico e di  restauro conservativo che  non
          alterino    lo  stato   dei luoghi   e l'aspetto  esteriore
          degli edifici,   nonche' per    l'esercizio  dell'attivita'
          agrosilvopastorale che non  comporti alterazione permanente
          dello  stato dei   luoghi per costruzioni edilizie od altre
          opere civili, e sempre che  si  tratti  di  attivita'    ed
          opere  che   non   alterino   l'assetto idrogeologico   del
          territorio.
            Le  funzioni di  vigilanza sull'osservanza   del  vincolo
          di  cui    al  quinto  comma  del  presente  articolo  sono
          esercitate anche dagli organi  del  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali"".