Art. 6.
                 Approvazione del progetto definitivo
  1. Entro  quindici giorni  dalla valutazione di  ammissibilita' del
progetto  preliminare,   il  sindaco   invita  il   richiedente  alla
presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo
16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento
al piano  di monitoraggio e  manutenzione dell'opera e del  tratto di
costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto,
redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  12  aprile  1996,  per la  successiva  trasmissione  alla
competente autorita' regionale.
  2. L'approvazione del progetto definitivo e' effettuata:
  a)  in caso  di conformita'  dello stesso  ai vigenti  strumenti di
pianificazione  ed urbanistici,  mediante conferenza  di servizi,  ai
sensi e per  gli effetti di cui all'articolo 14  della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
  b)  in  caso  di  difformita'  del  progetto  rispetto  ai  vigenti
strumenti  di  pianificazione  ed urbanistici,  mediante  accordo  di
programma ai sensi e per gli  effetti dell'articolo 27 della legge n.
142 del 1990 e successive modificazioni.
  3. Alla conferenza  di servizi o all'accordo  di programma promossi
dal sindaco partecipano, per  la formalizzazione dei provvedimenti di
rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso
dell'esame  del  progetto  preliminare,  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 5,  comma 2, ed in  ogni caso il competente  ufficio del
genio civile delle opere marittime  del Ministero dei lavori pubblici
per la  valutazione di  idoneita' tecnica  delle opere  descritte nel
progetto,  nonche'   l'autorita'  competente  per  la   pronuncia  di
compatibilita' ambientale  ai sensi del decreto  del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996.
  4. La  regione, in relazione alle  caratteristiche, localizzazione,
tipologia,  dimensioni ed  interessi sovracomunali  del progetto  del
porto   od  approdo,   nonche'   in  relazione   agli  strumenti   di
pianificazione  regionale vigenti,  puo' disporre  l'assunzione della
responsabilita'  del   procedimento  di  approvazione   del  progetto
definitivo.
  5. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli
enti partecipanti  almeno centocinquanta  giorni prima della  data di
convocazione, al fine di  consentire ai medesimi l'espletamento delle
procedure  necessarie alla  compiuta e  definitiva espressione  delle
rispettive competenze.
 
           Note all'art. 6:
            - Per il testo dell'art. 16,  comma  3,  della  legge  n.
          109/1994, vedi note all'art. 3.
            -  Per    il titolo del D.P.R.  12 aprile 1996, vedi  nel
          decimo comma del preambolo.
            - Il  testo dell'art. 14  della legge  n. 241/1990 (Nuove
          norme in materia di   procedimento  amministrativo    e  di
          diritto  di    accesso  ai documenti amministrativi), e' il
          seguente:
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire      intese,    concerti,  nullaosta    o assensi
          comunque  denominati  di altre  amministrazioni  pubbliche.
          In  tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
          sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti, le intese, i
          nullaosta e gli assensi richiesti.
            2-bis.  Nella  prima  riunione    della   conferenza   di
          servizi       le   amministrazioni   che   vi   partecipano
          stabiliscono il termine entro cui  e'  possibile  pervenire
          ad  una  decisione. In caso  di inutile decorso del termine
          l'amministrazione indicente procede ai sensi dei  commi  3-
          bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita     del  privato   sia
          subordinata ad atti  di consenso, comunque  denominati,  di
          competenza    di   amministrazioni   pubbliche diverse.  In
          questo  caso,  la conferenza   e'   convocata,   anche   su
          richiesta  dell'interessato,  dall'amministrazione preposta
          alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente convocata,  non abbia    partecipato
          alla   conferenza      o  vi  abbia  partecipato    tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere
          definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi
          all'amministrazione    procedente  il    proprio   motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni   adottate, qualora  queste ultime   abbiano
          contenuto     sostanzialmente   diverso      da      quelle
          originariamente previste.
            3-bis.  Nel    caso  in  cui    una amministrazione abbia
          espresso, anche nel    corso   della     conferenza,     il
          proprio  motivato   dissenso, l'amministrazione  procedente
          puo'    assumere    la    determinazione    di  conclusione
          positiva  del    procedimento  dandone   comunicazione   al
          Presidente      del   Consiglio     dei   Ministri,     ove
          l'amministrazione procedente   o quella   dissenziente  sia
          una   amministrazione      statale;  negli  altri  casi  la
          comunicazione e' data al presidente della regione  ed    ai
          sindaci.    Il   Presidente del   Consiglio   dei Ministri,
          previa delibera del  Consiglio medesimo, o   il  presidente
          della  regione    o  i  sindaci,    previa    delibera  del
          consiglio   regionale   o dei    consigli  comunali,  entro
          trenta  giorni    dalla  ricezione    della  comunicazione,
          possono  disporre   la  sospensione  della   determinazione
          inviata;  trascorso  tale   termine,   in      assenza   di
          sospensione, la determinazione e' esecutiva.
            4.  Qualora    il motivato dissenso alla  conclusione del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,   del
          patrimonio storicoartistico  o   alla tutela  della  salute
          dei      cittadini,   l'amministrazione   procedente   puo'
          richiedere, purche'   non vi  sia    stata  una  precedente
          valutazione  di  impatto ambientale  negativa in  base alle
          norme  tecniche di   cui al decreto  del  Presidente    del
          Consiglio dei Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato  nella
          Gazzetta    Ufficiale  n.    4  del   5 gennaio   1989, una
          determinazione   di conclusione   del    procedimento    al
          Presidente     del  Consiglio    dei    Ministri,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri.
            4-bis. La  conferenza di  servizi puo'  essere  convocata
          anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in
          piu'    procedimenti  amministrativi  connessi, riguardanti
          medesimi attivita' o risultati.  In tal caso, la conferenza
          e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
          da  una  delle  amministrazioni  che   curano   l'interesse
          pubblico      prevalente      ovvero   dall'amministrazione
          competente       a  concludere   il      procedimento   che
          cronologicamente   deve    precedere  gli  altri  connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
            -  Per  il testo  dell'art. 27  della legge  n. 142/1990,
          vedi note all'art. 5.