Art. 8.
                       Esecuzione delle opere
  1.  Dopo  l'approvazione  dell'atto  di  concessione,  il  capo del
compartimento  marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario,
dell'ufficio  del  genio  civile  per  le opere marittime, immette il
concessionario  nel  possesso  dei beni oggetto della concessione. La
consegna risulta da processo verbale.
  2.  L'esecuzione  delle  opere  e'  soggetta  alla  vigilanza ed al
collaudo   finale   di   una   commissione   composta  dal  capo  del
compartimento  marittimo,  dal capo dell'ufficio del genio civile per
le  opere  marittime,  del capo del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati.