Art. 2.
  Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di
 cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n.
        536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

  1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non
costituisce  riconoscimento  della utilita' di impiego del medicinale
per  gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n.  536,  convertito dalla legge 23 dicembre l996, n.
648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del
farmaco  a  valutare,  sulla  base  dei  criteri tecnici dalla stessa
adottati,   se  ricorrano  i  presupposti  per  l'applicazione  della
disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun
caso,   comunque,   possono   essere  inseriti  nell'elenco  previsto
dall'articolo  1,  comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996,
medicinali  per i quali non siano gia' disponibili risultati di studi
clinici di fase seconda.