Art. 3.
        Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
  1.  Fatto  salvo  il  disposto  dei  commi  2  e  3, il medico, nel
prescrivere  una  specialita'  medicinale o altro medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e
alle   modalita'  di  somministrazione  previste  dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'.
  2.   In   singoli  casi  il  medico  puo',  sotto  la  sua  diretta
responsabilita' e previa informazione del paziente e acquisizione del
consenso    dello    stesso,   impiegare   un   medicinale   prodotto
industrialmente  per  un'indicazione  o una via di somministrazione o
una  modalita'  di  somministrazione  o  di  utilizzazione diversa da
quella     autorizzata,     ovvero    riconosciuta    agli    effetti
dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n.  536,  convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi,
che  il  paziente  non possa essere utilmente trattato con medicinali
per  i  quali  sia  gia'  approvata  quella indicazione terapeutica o
quella via o modalita' di somministrazione e purche' tale impiego sia
consolidato e conforme a lineeguida o lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale.
  3.  Sono  fatti  salvi gli atti con i quali il medico, sotto la sua
diretta  responsabilita',  e limitatamente al campo oncologico, abbia
impiegato  od  impieghi, sino al termine della sperimentazione di cui
all'articolo 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina,
al  di  fuori  delle  indicazioni  terapeutiche approvate, qualora il
medico  stesso  abbia  ritenuto  o  ritenga,  sulla  base di elementi
obiettivi,  che  il paziente non potesse o non possa essere utilmente
trattato  con  medicinali  gia'  autorizzati  per  quella determinata
patologia  da  trattare  e  purche' il paziente renda per iscritto il
proprio  consenso,  dal  quale  risulti di essere stato adeguatamente
informato  circa  l'assenza,  allo  stato,  di  risultati scientifici
dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati.
  4.  In  nessun  caso  il  ricorso, anche improprio, del medico alla
facolta'  prevista dai commi 2 e 3 puo' costituire riconoscimento del
diritto  del  paziente  alla  erogazione  dei medicinali a carico del
Servizio  sanitario  nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata
dall'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
  5.  La  violazione,  da  parte  del  medico, delle disposizioni del
presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai
sensi  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre  1946, n. 233. In caso di violazione del disposto del comma
3,  la  sanzione  minima  irrogabile e' la sospensione dall'esercizio
dell'attivita' professionale.