Art. 4.
           Cessione al pubblico di specialita' medicinali
                        facenti parte del MDB
  1.  Per  agevolare  il  trattamento  dei  pazienti  nell'ipotesi di
carattere  eccezionale  disciplinata  dal comma 3 dell'articolo 3, il
Ministro della sanita' concorda con le aziende farmaceutiche titolari
delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione
di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale
di   specialita'   medicinali   o,  senza  pregiudizio  della  tutela
brevettuale,  di  medicinali  generici  a  base di somatostatina e di
octreotide.
  2.  Il  prezzo  concordato  costituisce,  in  deroga alla normativa
vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base
di  octreotide  e  di  somatostatina  prescritti  dai medici ai sensi
dell'articolo 3, comma 3.
  3.  Sulla  base di accordi stipulati dal Ministro della sanita' con
le  associazioni  delle  farmacie  pubbliche  e  private, le farmacie
consegnano  al  cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza
alcuna   remunerazione   o   rimborso   per   la   propria  attivita'
professionale,  i  medicinali di cui al comma 2, previa presentazione
di  ricetta  medica,  che  deve  essere trattenuta dal farmacista. La
ricetta  deve  contenere  l'annotazione  "Prescrizione  effettuata ai
sensi  dell'articolo  3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23", sottoscritta dal medico. I clienti, all'atto del prelievo dei
suddetti  medicinali,  corrispondono il prezzo di cui al comma 2, che
viene incassato dalle farmacie in nome e per conto delle aziende USL.
  4.  I  farmacisti  sono  tenuti  a  trasmettere  al Ministero della
sanita',  con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali
a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma
3.
  5.  La  violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del
presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai
sensi  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233.