Art. 5.
               Prescrizione di preparazioni magistrali
  1.   Fatto  salvo  il  disposto  del  comma  2,  i  medici  possono
prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi
attivi  descritti  nelle  farmacopee  dei Paesi dell'Unione europea o
contenuti   in   medicinali   prodotti   industrialmente  di  cui  e'
autorizzato  il  commercio  in  Italia  o  in altro Paese dell'Unione
europea.
  2.  E' consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base
di  principi  attivi  gia' contenuti in specialita' medicinali la cui
autorizzazione  all'immissione  in commercio sia stata revocata o non
confermata  per  motivi  non  attinenti  ai  rischi  di  impiego  del
principio attivo.
  3. Il medico deve specificare nella ricetta le esigenze eccezionali
che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e ottenere
il  consenso  del  paziente  al  trattamento.  Il  nome, il cognome e
l'indirizzo  del paziente, nonche' il consenso ottenuto devono essere
dichiarati sulla ricetta.
  4.  Le  ricette  di  cui  al comma 3, in originale o in copia, sono
trasmesse  mensilmente  dal  farmacista  all'azienda unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della
sanita'  per  le  opportune  verifiche,  anche ai fini dell'eventuale
applicazione  dell'articolo  25,  comma 8, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178.
  5.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e 4 non si applicano quando il
medicinale  e' prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti
a  quelle  dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso
principio attivo.
  6.  La  violazione,  da  parte  del  medico o del farmacista, delle
disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare,
da  perseguire  ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.