Art. 2.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente
legge, pari a  lire 5 miliardi per l'anno 1998,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.