Art. 10.
             Consegna o acquisizione del bene restituito
  1.  Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
  2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle
spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia
del bene.
  3.  Quando  non  sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene,  il  Ministero  da'  notizia  del provvedimento di restituzione
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
  4.  Qualora  l'avente  diritto  non  ne  richieda la consegna entro
cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso  di cui al comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello
Stato.  Il  competente  Ufficio  centrale  del  Ministero, sentiti il
comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali  competente  per materia e le regioni interessate, dispone
che  il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale
o  di  ente  pubblico  al fine di assicurarne la migliore tutela e il
pubblico godimento nel contesto culturale piu' opportuno.