Art. 14.
        Informazioni alla Commissione delle Comunita' europee
                      e al Parlamento nazionale
  1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle
misure   adottate   dall'Italia   per   assicurare  l'esecuzione  del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
  2.  Il  Ministro  trasmette  annualmente al Parlamento, in allegato
allo  stato  di  previsione  della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione  della  presente legge, nonche' sull'attuazione della
direttiva  CEE  e  del  regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
  3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e  ambientali,  predispone  ogni  tre  anni,  per  la prima volta nel
febbraio  1999, la relazione alla Commissione delle Comunita' europee
sull'applicazione  del  regolamento  CEE  e  della  direttiva CEE. La
relazione e' trasmessa al Parlamento.