Art. 16. Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea 1. Al fine di sollecitare e favorire una re ciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.