Art. 16.
       Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
  1.  Al  fine  di  sollecitare  e  favorire  una re ciproca maggiore
conoscenza  del  patrimonio  culturale  nonche'  della legislazione e
dell'organizzazione  di  tutela  dei diversi Stati membri dell'Unione
europea,   il   Ministero   promuove  gli  opportuni  accordi  con  i
corrispondenti Ministeri degli altri Stati.