Art. 19.
          Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089
  1. L'articolo 37 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  37.  -  1.  L'attestato di libera circolazione, previsto dal
comma  2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione
non  prima  di  quindici  giorni e comunque non oltre quaranta giorni
dalla presentazione del bene.
  2.  L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni  dall'avvenuta
presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale
che  puo',  entro  i  successivi  dieci  giorni,  inibire il rilascio
dell'attestato di libera circolazione.
  3.   Avverso   il   rifiuto   dell'attestato,   l'interessato  puo'
presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per
i beni culturali e ambientali.
  4.   Copia   del   ricorso   deve  essere  contestualmente  inviata
all'ufficio di esportazione interessato.
  5.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il
competente  comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni
culturali  e  ambientali,  decide  sul  ricorso  entro  il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
  6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il
ricorso,  l'ufficio  di  esportazione,  nei  venti giorni successivi,
rilascia l'attestato di libera circolazione.
  7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli
articoli  2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione
della  tassa  di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si
provvede  a  carico  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
26.
 
           Note all'art. 19:
            -  Per  il testo dell'art. 37 della  legge 1 giugno 1939,
          n. 1089, si veda in nota all'art. 11.
            - Per il testo dell'art.  36,  comma  2,  della  legge  1
          giugno 1939, n.  1089, si veda in nota all'art. 11.
            -  Per il  testo dell'art. 36 e seguenti del  decreto del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  si
          veda in nota all'art.  17.