Art. 19. Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089 1. L'articolo 37 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. 4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. 5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409". 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11. - Per il testo dell'art. 36, comma 2, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11. - Per il testo dell'art. 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 17.