Art. 2.
                       Azione di restituzione
  1.  I  beni  culturali  usciti  illecitamente dal territorio di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea  dopo  il  31  dicembre 1992 sono
restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
  2.  Sono  considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo
la  loro  uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle
norme   ivi   vigenti,  come  appartenenti  al  patrimonio  culturale
nazionale,  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo 36 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea.
  3.  La  restituzione  e' ammessa per i beni culturali ricompresi in
una delle seguenti categorie:
    a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
  b)  beni  facenti  parte  di  collezioni pubbliche, inventariate in
musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
    c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
  4.  E'  illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione
del  regolamento  CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia  di  protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale ovvero
determinata   dal  mancato  rientro  alla  scadenza  del  termine  di
esportazione temporanea.
  5.  Si  considerano  altresi'  illecitamente  usciti i beni dati in
esportazione   temporanea   qualora  siano  violate  le  prescrizioni
stabilite dal cedente.
  6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4
e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.