Art. 22. Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089 1. L'articolo 40 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65".
Note all'art. 22: - Per il testo degli articoli 35, commi 1, 2 e 3, e 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 11. - L'art. 65 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispone: "Art. 65. - Se la cosa, temporaneamente esportata a sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento".