Art. 4.
                       Azione di restituzione
  1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione
di  restituzione  davanti  all'autorita'  giudiziaria ordinaria per i
beni  culturali  usciti  illecitamente  dal  loro  territorio secondo
quanto previsto dall'articolo 2.
  2.  L'azione  e'  proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
  3.  Oltre  ai  requisiti  previsti  nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
  a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
qualita' di bene culturale;
  b)   la   dichiarazione  delle  autorita'  competenti  dello  Stato
richiedente  relativa  all'uscita  illecita  del  bene dal territorio
nazionale.
  4.  L'atto  di  citazione  e'  notificato altresi' al Ministero per
essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali  di  restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
e).
  5.  Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.