Art. 6. Indennizzo 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.