Art. 6.
                             Indennizzo
  1.  Il  tribunale,  nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda  della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
  2.  Per  ottenere  l'indennizzo  di  cui  al  comma  1, il soggetto
interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in
buona fede.
  3.  Il  soggetto  che  abbia  acquisito  il  possesso  del bene per
donazione,  eredita'  o  legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
  4.   Lo   Stato   richiedente   che   sia  obbligato  al  pagamento
dell'indennizzo   puo'   rivalersi   nei   confronti   del   soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.