Art. 8.
          Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
  1.  Sono  a  carico  dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca,  rimozione  o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre  comunque  previste  dall'articolo  3,  nonche' quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.