Art. 3.
    1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge nel
triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni  annue  per  ciascuno
degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.