(Memorandum - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
    Qualsiasi    chiarimento     o     controversia     in     merito
all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum dovra'
trovare  soluzione  attraverso  la   consultazione   fra   le   Parti
nell'ambito del Comitato Misto  e  quindi,  se  necessario,  mediante
canali diplomatici.