(Memorandum - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
    a. Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data in cui  le
Parti si saranno scambiate comunicazioni  dell'avvenuto  espletamento
delle relative procedure all'uopo previste dai rispettivi 
ordinamenti. 
    b. Il presente Memorandum rimarra' in vigore per  un  periodo  di
dieci  anni  a  meno  che  una  delle  due  Parti  non  notifichi   a
quell'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio 
intendimento di recesso. 
    c. In caso  di  recesso  dal  presente  Memorandum,  i  contratti
eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i 
principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. 
    Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui 
all'art. 7. 
    d. Il presente Memorandum puo' essere modificato in qualsiasi 
momento previo consenso delle Parti. 
    Fatto a Roma il 4 novembre  1994,  in  due  originali  in  lingua
italiana, inglese ed hindi. I testi sono ugualmente autentici. In 
caso di dispute, prevarra' il testo in lingua inglese. 
 
 
    


PER IL MINISTERO DELLA DIFESA                PER IL  MINISTERO  DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                          DIFESA   DELLA
                                             REPUBBLICA INDIANA

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE           L'AMBASCIATORE DELL'INDIA
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

    

                                                KULDIP SAHDEV

Generale Franco ANGIONI