(Memorandum - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
    Il Comitato Misto potra' costituire Gruppi di Lavoro composti  da
rappresentanti dei due Paesi come  necessario.  I  Gruppi  di  Lavoro
potranno includere funzionari competenti  di  altri  Dicasteri,  Enti
governativi o Industrie, secondo opportunita'. 
    Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto  e
ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.