ARTICOLO 5 Il Comitato Misto potra' costituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti dei due Paesi come necessario. I Gruppi di Lavoro potranno includere funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunita'. Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.