(Memorandum - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
    a.  Ciascuna  parte  garantira'  il  trattamento  dei   materiali
classificati, dei progetti, dei sostegni, delle specifiche tecniche e
di ogni altra informazione a carattere classificato,  ricevuta  sulla
base del presente Memorandum, secondo misure di sicurezza equivalenti
a quelle prescritte per propri materiali, documenti  ed  informazioni
di livello di classifica  corrispondente  a  quella  assegnata  dalla
Parte  originatrice  e  adottera'  tutti  i  provvedimenti  necessari
affinche'  tale  classifica  sia  mantenuta  tanto  a  lungo   quanto
richiesto dalla parte originariatrice. 
    b. La corrispondenza  delle  classifiche  di  sicurezza  adottate
dalle Parti e' la seguente: 
    Repubblica Italiana Repubblica Indiana 
    SEGRETO o SECRET SECRET 
    RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL 
    RISERVATO o RESTRICTED RESTRICTED 
    c. Le Parti garantiscono  che  i  documenti,  i  materiali  e  le
tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi
ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese  tra
le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum. 
    d. Il trasferimento a Paesi  terzi  di  informazioni,  documenti,
dati  tecnici  e  materiali  per  la  Difesa,  classificati   e   non
classificati, resi disponibili, nell'ambito del presente  Memorandum,
sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia  del  Governo
sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno
che non sia diversamente  previsto  da  particolari  accordi  tra  le
Parti. 
    e. Qualora le informazioni classificate scambiate nell'ambito  di
questo Memorandum  riguardino  Industrie  ed  Enti  differenti  dalle
Parti, dovranno essere definite  specifiche  modalita'  per  la  loro
trattazione fra le Autorita' responsabili dei due Paesi. 
    f. Le visite di cittadini di una delle Parti ad  Enti  e/o  Ditte
sotto  giurisdizione  dell'altra  Parte,  saranno  subordinate   alla
concessione di autorizzazione da  parte  dell'Autorita'  responsabile
del Paese da visitare. 
    Se  le  visite  hanno  come  scopo  l'accesso   ad   informazioni
classificate,  dovra'  inoltre  essere  certificato  che   e'   stata
favorevolmente completata nei confronti dei visitatori  la  procedura
di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.