ARTICOLO 8 Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni piu' opportune su problemi e/o argomenti riguardanti: a. co-sviluppo e coproduzione di sistemi di comune interesse; b. inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni; c. richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.