Art. 115.
                    Ripartizione delle competenze

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo  1997,  n.  59  sono conservati allo Stato i seguenti compiti e
funzioni amministrative:
    a)  l'adozione,  d'intesa  con la Conferenza unificata, del piano
sanitario  nazionale,  l'adozione dei piani di settore aventi rilievo
ed  applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Statoregioni;
    b)  l'adozione  di  norme,  lineeguida e prescrizioni tecniche di
natura  igienicosanitaria relative ad attivita', strutture, impianti,
laboratori,   officine   di   produzione,  apparecchi,  modalita'  di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
    c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche
delle  tabelle  e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta   ad   autorizzazioni,   nulla   osta,   assensi  comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
    d)  l'approvazione  di manuali e istruzioni tecniche su tematiche
di interesse nazionale;
    e)  lo  svolgimento  di  ispezioni, anche mediante l'accesso agli
uffici  e  alla  documentazione,  nei  confronti  degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
    f)  la  definizione  dei  criteri per l'esercizio delle attivita'
sanitarie  ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  del  decreto del Presidente della
Repubblica  14  gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997,  recante  l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
    g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
  2.  Nelle  materie  di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le
funzioni  e  i  compiti  amministrativi  non compresi nel comma 1 del
presente  articolo  ne'  disciplinati  dagli  articoli  seguenti  del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
    a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
    b)  l'adozione  dei  provvedimenti  puntuali e l'erogazione delle
prestazioni;
    c)   la   verifica  della  conformita'  rispetto  alla  normativa
nazionale   e   comunitaria   di   attivita',   strutture,  impianti,
laboratori,   officine   di   produzione,  apparecchi,  modalita'  di
lavorazione,  sostanze  e prodotti, ai fini del controllo preventivo,
salvo  quanto  previsto  al comma 3 del presente articolo, nonche' la
vigilanza  successiva,  ivi  compresa  la  verifica dell'applicazione
della buona pratica di laboratorio;
    d)    le   verifiche   di   conformita'   sull'applicazione   dei
provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
  3.  Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di
cui  al  comma  2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del
presente   decreto  legislativo.  Entro  tale  termine,  con  decreto
legislativo  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 10 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  sono individuati gli adempimenti affidabili ad
idonei   organismi   privati,  abilitati  dall'autorita'  competente,
nonche'  quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono
restare di competenza degli organi centrali.
  4.  La  costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente,
sieri,   vaccini   e  presidi  profilattici  puo'  essere  effettuata
dall'autorita'  statale  o  da quella regionale. Lo Stato assicura il
coordinamento   delle   diverse   iniziative,  anche  attraverso  gli
strumenti  informativi  di  cui  all'  articolo  118,  ai  fini della
economicita'  nella  costituzione delle scorte e, di conseguenza, del
loro utilizzo in comune.
  5.  Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli
10,  commi  2,  3  e  4,  e  14,  comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  502,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  le
attribuzioni   del   livello  centrale  in  tema  di  sperimentazioni
gestionali  di  cui  all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche'
quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.